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R.D. 30/12/1923 n. 3267

Art. 150. Le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le società di antichi originari possono addivenire all'assunzione di personale tecnico e di custo dia per la gestione dei propri boschi e pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione. A maggioranza così formata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la formazione di consorzi con altri corpi morali, per l'assunzione del personale in parola.

Art. 151. L'assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una commissione amministrativa dell'azienda, determinandone le attribuzioni.

Art. 152. Le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente quando abbiano ottenuto l'approvazione della maggioranza calcolata nel modo previsto dall'art. 150. Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni, nonché per l'esecuzione delle opere di miglioramento e per la erogazione di somme, saranno osservate le norme stabilite dagli statuti della comunanza. PARAGRAFO 3 Altre forme di gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti.

Art. 153. Il ministro per l'economia nazionale, su relazione dell'ispettorato forestale, può eccezionalmente accordare un contributo nella misura stabilita dall'art. 139 a quegli enti che assumano personale tecnico per l'amministrazione de loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l'azienda speciale in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto, purchè tale personale sia provvisto dei requisiti di cui all'art. 159.

Art. 154. Gli istituti e gli enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati, con decreto del ministro per l'economia nazionale, ad assumere la direzione delle aziende silvo-pastorali previste nel presente decreto, purchè si obblighino a disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale fornito dei requisiti prescritti dall'art. 159. In tal caso tra il comune o l'ente, cui appartengono i beni, e la legittima rappresentanza dell'ente od istituto di propaganda, sarà stipulata un'apposita convenzione da sottoporsi all'approvazione del comitato forestale e, nei riguardi degli enti soggetti a tutela, anche della giunta provinciale amministrativa.

Art. 155. Più comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, nella forma di economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi. Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia.

Art. 156. Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, se intende rimanervi per un altro quinquennio. La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio.

Art. 157. Il prefetto, nel caso di comuni e di enti morali appartenenti alla stessa provincia, ed il ministro per l'economia nazionale, nel caso di comuni e di enti morali appartenenti a più provincie, possono, su proposta dei competenti comitati forestali, costituire consorzi obbligatori per provvedere alla direzione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali limitrofi, determinandone la circoscrizione. Il decreto di costituzione del consorzio determinerà la composizione della rappresentanza consorziale e il riparto della spesa per il mantenimento del consorzio. I consorzi costituiti sia volontariamente sia coattivamente godranno dei contributi statali di cui all'art. 139. Sono escluse da tali benefici le cooperative e le società commerciali.

Art. 158. Il consorzio è amministrato da una commissione che provvede: 1/a al riparto della spesa per il funzionamento del consorzio; 2/a all'approvazione del regolamento del consorzio; 3/a alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale. PARAGRAFO Personale direttivo.

Art. 159. La nomina del direttore tecnico può essere fatta per chiamata o in seguito pubblico concorso tra le persone che posseggano il titolo di abilitazione professionale rilasciato dal regio istituto superiore agrario e forestale o che abbiano appartenuto ai ruoli tecnici dell'amministrazione forestale, purchè non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento.

Art. 160. Il direttore, nell'esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza dal presente decreto e dal regolamento speciale dell'azienda, di cui all'art. 141, riveste, a tutti gli effetti di legge, la qualifica di pubblico ufficiale. SEZIONE III Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti.

Art. 161. Allorchè il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei comuni, previsto dal p. 1 della sezione ii del presente capo, o quello della semplice assunzione di personale di cui all'art. 153 non abbia trovato applicazione, il ministro per l'economia nazionale, sentito il comitato forestale, o su proposta di esso o di qualcuno dei comuni interessati, potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei beni stessi. In tal caso la gestione potrà essere estesa anche a boschi e pascoli di altri enti. La costituzione del distretto non priva i comuni della facoltà di provvedere al- la gestione tecnica dei propri beni mediante aziende speciali.

Art. 162. La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il territorio di più comuni, sarà stabilita dal ministro per l'economia nazionale, su proposta del comitato forestale, tenuto conto dell'importanza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui nell'attualità detti beni sieno suscettibili.

Art. 163. I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell'interesse degli enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun ente, da un funzionario del ruolo tecnico del corpo reale delle foreste, il quale assume le funzioni del direttore tecnico, e della commissione amministratrice delle aziende speciali dei comuni, di cui al p. 1 della sezione del presente capo. Alla sua diretta dipendenza è posto il personale di custodia.

Art. 164. Costituito il distretto amministrativo e nominato il direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle amministrazioni degli enti interessati i beni di natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola amministrazione. Ove la consegna di detti beni non sia effettuata dalle amministrazioni interessate nel termine prescritto, il capo del distretto si immetterà nel possesso di essi, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio di un commissario nominato dal prefetto.

Art. 165. Qualora i comuni o gli altri enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno godere i benefici di cui all'art. 137.

Art. 166. Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate dall'azienda del demanio forestale di Stato, che provvederà al loro recupero a carico degli enti interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento. L'azienda potrà limitare il rimborso delle spese per stipendi al personale direttivo e di custodia sino alla concorrenza della metà del loro ammontare.

Art. 167. Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall'art. 144.

Art. 168. Il comune o l'ente può deliberare di rinunziare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte dell'azienda del demanio forestale dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto tra l'ente, cui i beni appartengono e l'azienda. In tal caso la gestione di detti beni sarà regolata con le norme in vigore per l'azienda stessa.

TITOLO Diritti d'uso sui boschi e sui terreni vincolati.

Art. 169. Niun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del codice civile potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati. I diritti d'uso esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati.

Art. 170. Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro. Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il ministero dell'economia nazionale, intesi il consiglio comunale, il comitato forestale ed il consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l'esercizio dei diritti di uso. Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.

Art. 171. Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente loro diritti.

TITOLO VI Organi dell'amministrazione forestale.

Art. 172. La suprema vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto è affidata al ministero dell'economia nazionale, che la esercita a mezzo della direzione generale delle foreste e dei demani, da cui dipende il corpo reale delle foreste.

Art. 173. Alla direzione generale delle foreste e dei demani sono affidati pertanto i seguenti servizi

a) personale forestale tecnico e di custodia

b) istruzione forestale superiore e secondaria

c) circoscrizioni forestali

d) rimboschimenti

e) incoraggiamenti alla silvicoltura

f) tutela economica dei boschi

g) tutela e miglioramento dei pascoli montani

h) polizia e contenzioso forestale

i) statistica forestale

k) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali

l) ampliamento del demanio forestale di Stato.

Art. 174. Organo consultivo tecnico del ministero dell'economia nazionale in materia forestale è la sezione i del consiglio superiore del ministero stesso, di cui ai regi decreti 6 settembre 1923 n. 2125, e 2 dicembre 1923 n. 2579.

Art. 175. Il corpo reale delle foreste è costituito dal personale tecnico, dal personale d'ordine e dal personale di custodia. L'ordinamento e le attribuzioni di questi personali sono stabiliti da apposito provvedimento. Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini del codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

Art. 176. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del corpo reale del le foreste sono adottati sentito il parere di un consiglio di amministrazione presiedute dal ministro, oppure dal sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano, e composto dal direttore genera- le delle foreste e dei demani, del direttore capo della divisione del personale del ministero, del direttore capo della divisione del personale forestale o del funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al settimo e di due ispettori superiori forestali, nominati per un biennio con decreto ministeriale. I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale sono adottati, su parere di apposita commissione di disciplina, costituita a norma dell'art. 68 comma 3/a del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2960.

 

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